IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Vista la tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Sentita  la  Conferenza  unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 aprile 2001;
  Ritenuto  di  accogliere  le  indicazioni  formulate nel parere del
Consiglio  di  Stato  ad  eccezione di quella di cui alla lettera f),
seconda  parte,  che,  in  ordine  alla  partecipazione del personale
dipendente  dagli  organi  censuari  alle  operazioni dei censimenti,
richiede  l'estensione  della copertura assicurativa alle prestazioni
svolte  in  orario  di  servizio,  il rimborso delle spese aggiuntive
eventualmente sostenute, la limitazione dei compensi alle prestazioni
svolte  fuori dall'orario di ufficio a prescindere dalla modalita' di
copertura della spesa;
  Considerato  che:  la  suddetta  indicazione incide sui rapporti di
lavoro intercorrenti tra organi censuari e dipendenti; la definizione
delle   modalita'  delle  prestazioni  dei  dipendenti  deve  restare
affidata   all'autonomia  organizzativa  degli  organi  censuari;  la
copertura assicurativa e' fornita da una polizza complessiva che deve
evitare  ogni possibile duplicazione di copertura; la legge limita la
copertura  finanziaria  delle  spese  dei  censimenti sostenute dagli
organi censuari ad un contributo; l'esecuzione dei censimenti attiene
all'esercizio  della  funzione  statistica  che costituisce attivita'
istituzionale  anche  degli  enti  locali  (cfr. articoli 12 e 14 del
decreto  legislativo  n.  267  del  2000 e articoli 2 e 6 del decreto
legislativo  n.  322  del  1989)  e camerali (cfr. articoli 2 e 6 del
decreto  legislativo  n. 322 del 1989); l'accoglimento della suddetta
indicazione  determinerebbe  l'incremento del contributo da assegnare
agli  organi  censuari  con  la  conseguente  alterazione  del  piano
finanziario  generale  dei censimenti che deve tener conto del limite
di spesa costituito dalle risorse disponibili;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno,  con  il  Ministro  della  giustizia,  con  il Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero, con il Ministro della sanita' e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Date di rilevazione - Disciplina
  1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il
14o  censimento  generale  della popolazione e il censimento generale
delle abitazioni sono fissati nel giorno di domenica 21 ottobre 2001;
l'8o  censimento generale dell'industria e dei servizi e' fissato nel
giorno di lunedi' 22 ottobre 2001.
  2.  Il  censimento  generale  della  popolazione  e'  riferito alla
mezzanotte tra il 20 e 21 ottobre 2001.
  3. Lo svolgimento dei censimenti e' disciplinato dalle disposizioni
delle leggi vigenti, specificamente indicate negli articoli seguenti,
e  del  presente  regolamento  ed  e'  condotto  nel  rispetto  delle
prescrizioni  emanate  dall'Istat,  ai  sensi  dell'articolo  15  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche mediante apposite
circolari.  Le  prescrizioni  potranno, in particolare, riguardare la
costituzione  degli  uffici  di censimento, le modalita' e i tempi di
raccolta dei dati, il relativo controllo di qualita'.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comna 1, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          e'  il  seguente:      "Art.  17  (Regolamenti).  -  1. Con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.".
              - Il  testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n.
          144,  recante "Misure in materia di investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali", e'
          il  seguente:      "Art.  37  (Disposizioni  in  materia di
          censimenti).  -  1.  L'ISTAT  provvede  all'esecuzione  del
          quinto  Censimento  generale  dell'agricoltura,  che  avra'
          luogo  nel  corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le
          risorse  gia'  autorizzate  dalla  tabella C della legge 23
          dicembre 1998, n. 449.
              2.  Con  appositi  regolamenti  da  emanare,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e  successive  modificazioni,  con  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  su proposta del Presidente del Consiglio
          del  Ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta
          competenti  a  seconda  del  tipo di rilevazione censuaria,
          sentita   la   Conferenza   unificata  di  cui  al  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, sono definiti, nel
          rispetto  degli  obblighi  di  rilevazione  derivanti dalla
          normativa    nazionale   e   comunitaria,   il   campo   di
          osservazione,  i  criteri  per  l'affidamento  di  fasi  di
          rilevazioni  censuarie  ad  enti  ed  organismi  pubblici e
          privati,  i  soggetti  tenuti  all'obbligo  di risposta, le
          modalita'   di   esecuzione  per  tutti  i  censimenti,  di
          diffusione  dei  dati,  di  fornitura  agli  organismi  del
          Sistema  statistico  nazionale (SISTAN) dei dati elementari
          non  nominativi, le modalita' per il confronto dei dati dei
          censimenti  della  popolazione  con  i  dati delle anagrafi
          comunali. I regolamenti disciplinano altresi':
                a) l'attribuzione    agli   organismi   del   SISTAN,
          incaricati  di  svolgere le operazioni di censimento, di un
          contributo  forfetario per le spese di rilevazione e per le
          spese generali e di coordinamento tecnico;
                b) il  conferimento  da  parte  degli  organismi  del
          SISTAN,  competenti  a  svolgere  attivita' di rilevazione,
          dell'incarico  di  rilevatore e di coordinatore a personale
          dipendente o non dipendente nonche' le caratteristiche ed i
          contenuti  minimi  delle  prestazioni richieste che saranno
          coperte  da  assicurazione  e  retribuite  con  un compenso
          determinato in base al numero di unita' rilevate e ad altri
          elementi   che   differenziano  le  prestazioni,  quali  la
          dispersione  territoriale  e  la complessita' aziendale, ed
          erogato,  per il personale dipendente, secondo i rispettivi
          contratti collettivi nazionali di lavoro;
                c) le  modalita'  di assunzione da parte dell'ISTAT e
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura di personale con contratto a tempo determinato,
          anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi
          nazionali   di   lavoro,   ovvero   con   altre   tipologie
          contrattuali  previste  per  le  amministrazioni pubbliche,
          ovvero  il  ricorso  alla  collaborazione  professionale di
          soggetti   esterni,   ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni,  per il periodo strettamente necessario allo
          svolgimento delle operazioni censuarie;
                d) l'utilizzazione,    da   parte   degli   organismi
          incaricati  delle attivita' di rilevazione, di rilevatori e
          coordinatori  non  dipendenti,  secondo  le tipologie delle
          collaborazioni   professionali   previste   dai   contratti
          collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione
          coordinata  e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;
                e) le  modalita' di diffusione dei dati relativi alla
          struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con
          frequenza inferiore alle tre unita', ove la disaggregazione
          risulti  necessaria  al  fine  di  soddisfare  le  esigenze
          conoscitive   di   carattere  internazionale,  comunitario,
          nazionale  e  locale,  fatte  salvo  quanto  previsto dalla
          normativa a tutela dei dati sensibili.
              3.   Per  l'esecuzione  di  tutti  i  censimenti  resta
          confermata  l'estensione  dell'ISTAT  delle disposizioni di
          cui  al  comma  l dell'art. 2 ed al terzo comma dell'art. 5
          della   legge   13   luglio  1966,  n.  559,  e  successive
          modificazioni.
              4.  Gli  oneri  di spesa previsti dal presente articolo
          restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.".
              - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato   (legge   finanziaria   2001)".       - Il   decreto
          legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,  reca "Norme sul
          Sistema   statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
          dell'Istituto  nazionale  di statistica, ai sensi dell'art.
          24  della  legge  23  agosto  1988, n. 400"; il testo degli
          articoli 2 e 6 del citato decreto e' il seguente:     "Art.
          2  (Ordinamento del Sistema statistico nazionale). 1. Fanno
          parte del Sistema statistico nazionale:
                a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
                b) gli  uffici  di  statistica  centrali e periferici
          delle  amministrazioni  dello Stato e delle amministrazioni
          ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;
                c) gli  uffici  di  statistica  delle regioni e delle
          province autonome;
                d) gli uffici di statistica delle province;
                e) gli  uffici  di  statistica  dei  comuni singoli o
          associati e delle unita' sanitarie locali;
                f) gli   uffici   di   statistica   delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura;
                g) gli  uffici di statistica, comunque denominati, di
          amministrazioni   e  enti  pubblici  individuati  ai  sensi
          dell'art. 4;
                h) gli   altri   enti   ed   organismi   pubblici  di
          informazione   statistica   individuati   con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri.".
              "Art.  6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli
          uffici  di  statistica  del  Sistema  statistico nazionale,
          oltre  agli  alti compiti attribuiti dalla normativa che li
          riguarda:
                a) promuovono    e    realizzano    la   rilevazione,
          l'elaborazione,  la  diffusione  e l'archiviazione dei dati
          statistici    che    interessano    l'amministrazione    di
          appartenenza,    nell'ambito   del   programma   statistico
          nazionale;
                b) forniscono  al Sistema statistico nazionale i dati
          informativi  previsti  dal  programma  statistico nazionale
          relativi  all'amministrazione  di  appartenenza,  anche  in
          forma   individuale   ma   non  nominativa  ai  fini  della
          successiva elaborazione statistica;
                c) collaborano   con  le  altre  amministrazioni  per
          l'esecuzione   delle  rilevazioni  previste  dal  programma
          statistico nazionale;
                d) contribuiscono  alla  promozione  e  allo sviluppo
          informatico  a  fini  statistici degli archivi gestionali e
          delle raccolte di dati amministrativi.
              2.   Gli   uffici   attuano  l'interconnessione  ed  il
          collegamento  dei  sistemi informativi dell'amministrazione
          di  appartenenza  con  il Sistema statistico nazionale. Per
          attuare   il   collegamento   tra  il  sistema  informativo
          dell'anagrafe   tributaria   ed   il   Sistema   statistico
          nazionale,   la   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          promuove,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  specifiche intese tra il Ministero
          delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
          fine  di  assicurare  il  pieno rispetto dell'anonimato dei
          singoli contribuenti e del segreto fiscale.
              3.  Per  i  compiti  di  cui  al comma 1, gli uffici di
          statistica  hanno  accesso  a  tutti  i  dati statistici in
          possesso   dell'amministrazione   di   appartenenza,  salvo
          eccezioni  relative  a  categorie  di  dati  di particolare
          riservatezza   espressamente  previste  dalla  legge.  Essi
          possono   richiedere  all'amministrazione  di  appartenenza
          elaborazioni  di  dati  necessari alle esigenze statistiche
          previste dal programma statistico nazionale.
              4.  Per  esigenze  particolari,  connesse a determinate
          rilevazioni  statistiche  previste dal programma statistico
          nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di
          cui  all'art.  17,  puo'  richiedere  la  comunicazione  al
          Sistema,  da  parte  degli  uffici, di categorie di dati in
          forma  nominativa.  Sono  fatte  salve  le riserve previste
          dalla legge.
              5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
          appartenenza  possono  individuare  ulteriori  categorie di
          dati  assoggettabili  anche per tempi determinati a vincolo
          di  riservatezza,  dandone comunicazione al comitato di cui
          all'art. 17.
              6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
          di    ciascun    anno    al    presidente    dell'ISTAT   e
          all'amministrazione  di  appartenenza  un  rapporto annuale
          sull'attivita' svolta.".
              - Il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca
          norme  sulla  "Definizione e ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali".      - Il
          testo  degli  articoli 12  e  14 del decreto legislativo 18
          agosto  2000, n. 267, e' il seguente:     "Art. 12 (Sistemi
          informativi  e statistici). - 1. Gli enti locali esercitano
          i  compiti  conoscitivi  e  informativi concernenti le loro
          funzioni  in  modo  da  assicurare,  anche  tramite sistemi
          informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle
          conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per
          consentirne,  quando  prevista,  la  fruizione  su tutto il
          territorio nazionale.
              2.  Gli  enti locali, nello svolgimento delle attivita'
          di  rispettiva  competenza e nella conseguente verifica dei
          risultati,  utilizzano  sistemi  informativo-statistici che
          operano  in  collegamento  con  gli uffici di statistica in
          applicazione  del  decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
          322.  E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi
          informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico
          nazionale.
              3.  Le misure necessarie sono adottate con le procedure
          e  gli  strumenti  di  cui  agli articoli 6 e 9 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
              "Art.  14 (Compiti del comune per servizi di competenza
          statale).  - 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di
          stato   civile,   di   anagrafe,  di  leva  militare  e  di
          statistica.
              2.  Le  relative  funzioni  sono esercitate dal sindaco
          quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54.
              3.  Ulteriori  funzioni  amministrative  per servizi di
          competenza  statale possono essere affidate ai comuni dalla
          legge  che  regola  anche  i  relativi rapporti finanziari,
          assicurando le risorse necessarie.".

          Note all'art. 1:
              - Per  il titolo della legge 17 maggio 1999, n. 144, si
          veda nelle note alle premesse.
              - Il  testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
          6  settembre  1989,  n.  322,  e' il seguente:     "Art. 15
          (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede:
                a) alla   predisposizione  del  programma  statistico
          nazionale;
                b) alla  esecuzione  dei  censimenti  e  delle  altre
          rilevazioni  statistiche  previste dal programma statistico
          nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
                c) all'indirizzo  e  al coordinamento delle attivita'
          statistiche  degli enti ed uffici facenti parte del Sistema
          statistico nazionale di cui all'art. 2;
                d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti
          parte  del  Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,
          nonche'  alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti
          dal   comitato   di   cui   all'art.  17,  dell'adeguatezza
          dell'attivita'  di  detti enti agli obiettivi del programma
          statistico nazionale;
                e) alla    predisposizione   delle   nomenclature   e
          metodologie di base per la classificazione e la rilevazione
          dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
          Le  nomenclature  e  le metodologie sono vincolanti per gli
          enti  ed  organismi  facenti  parte  del Sistema statistico
          nazionale;
                f) alla  ricerca  e  allo  studio  sui  risultati dei
          censimenti  e  delle  rilevazioni effettuate, nonche' sulle
          statistiche  riguardanti  fenomeni  d'interesse nazionale e
          inserite nel programma triennale;
                g) alla  pubblicazione  e  diffusione dei dati, delle
          analisi  e  degli  studi effettuati dall'Istituto ovvero da
          altri  uffici  del  Sistema  statistico  nazionale  che non
          possano   provvedervi  direttamente;  in  particolare  alla
          pubblicazione   dell'Annuario  statistico  italiano  e  del
          Bollettino mensile di statistica;
                h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini
          statistici  degli  archivi  gestionali  e delle raccolte di
          dati amministrativi;
                i) allo  svolgimento  di attivita' di formazione e di
          qualificazione  professionale  per  gli  addetti al Sistema
          statistico nazionale;
                l) ai  rapporti  con  enti  ed  uffici internazionali
          operanti nel settore dell'informazione statistica;
                m) alla  promozione  di  studi  e ricerche in materia
          statistica;
                n) alla   esecuzione   di   particolari  elaborazioni
          statistiche  per  conto  di  enti  e  privati, remunerate a
          condizioni di mercato.
              2.  Per  lo  svolgimento  dei propri compiti l'ISTAT si
          puo'  avvalere  di  enti  pubblici  e privati e di societa'
          mediante  rapporti  contrattuali  e  convenzionali, nonche'
          mediante  partecipazione  al capitale degli enti e societa'
          stessi.
              3.  L'ISTAT,  nell'attuazione  del programma statistico
          nazionale,  si  avvale  degli  uffici  di statistica di cui
          all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
              4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede
          con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una
          Conferenza nazionale di statistica.
              5.  L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza
          dell'Avvocatura dello Stato.".